Art. 1.
(Certezza dei tempi dell'azione
amministrativa).

      1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. La pubblica amministrazione è tenuta a fornire con ogni strumento di comunicazione, anche tramite gli uffici per le relazioni con il pubblico, l'elenco dettagliato ed esaustivo della documentazione e degli atti pubblici o privati, predisposto dal dirigente di ciascuna unità organizzativa di cui all'articolo 4, da presentare all'atto dell'istanza ai fini dell'adozione di ogni tipo di provvedimento amministrativo richiesto. Tale elenco non può includere documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca di tali documenti»;

          b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. La pubblica amministrazione non può richiedere, per la definizione del procedimento, documentazione diversa da quella elencata secondo le modalità di cui al comma 3-bis. L'eventuale documentazione mancante o incompleta rispetto all'elenco stabilito è richiesta ai sensi del comma 4, con atto motivato del responsabile del procedimento, entro un termine fissato da ciascuna amministrazione con le modalità di cui al comma 2 o entro il termine di quindici giorni nel caso in cui l'amministrazione non abbia provveduto

 

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alla fissazione del termine. Decorso tale termine senza che il responsabile del procedimento abbia richiesto l'integrazione della documentazione, da essa si prescinde ai fini dell'adozione del provvedimento».